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PENSIONE DI VECCHIAIA NEL REGIME RETRIBUTIVO

Nel regime retributivo (si trovano in questo regime coloro che al 31/12/1995 hanno accreditato almeno un contributo).
La pensione di vecchiaia viene erogata al raggiungimento dell’età pensionabile alla quale convenzionalmente si considera venir meno la capacità di lavoro per cause di naturale deperimento. Nel regime retributivo per accedere alla pensione di vecchiaia è necessario raggiungere il requisito di età e di contribuzione. 

Requisito di età
Con la riforma Fornero il requisito anagrafico di 65 anni vigente fino al 31.12.2011 viene elevato a 66 dal 1° gennaio 2012, inglobando così l’attesa ulteriore di un anno per la decorrenza della pensione, prevista fino al 2011 e abolita con questa nuova disciplina. 
Questa modifica è stata  applicata immediatamente a tutti coloro che alla data del 31.12.2011 dovevano far valere 65 anni di età. Per tutti coloro che invece, potevano far valere un requisito di età inferiore, la legge ha previsto un periodo transitorio di crescita del requisito fino al raggiungimento dei 66 anni nel 2018. Si tratta delle lavoratrici dipendenti del settore privato e delle lavoratrici autonome. Per le prime l’età anagrafica è stata fissata a 62 anni nel 2012 e  incrementata di 18 mesi ogni due anni fino al 2018.
Per le lavoratrici autonome, fra le quali vanno considerate anche le lavoratrici iscritte alla gestione separata, l’età anagrafica è stata fissata a 63 anni e 6 mesi nel 2012 e viene incrementata di un anno nel 2014, di un ulteriore anno nel 2016 e di 6 mesi nel 2018. 
Dal 2013 il requisito anagrafico, qualunque esso sia a tale data, sarà incrementato degli adeguamenti alla speranza di vita, come previsto dalla normativa previgente. Il primo adeguamento è scattato nel 2013 ed è stato di tre mesi; il secondo è scattato quest’anno ed è stato di 4 mesi. Gli adeguamenti avranno cadenza triennale fino al 2019; dallo scatto successivo, l’adeguamento avrà cadenza biennale. Comunque, la legge prevede che nel 2021 i requisiti anagrafici, opportunamente adeguati alla speranza di vita, non possano essere inferiori a 67 anni.

pensione di vecchiaia nel regime retributivo e contributivo 1

 

Requisito di contribuzione
Il requisito contributivo è fissato a 20 anni per tutti i lavoratori autonomi e dipendenti sia del settore privato che pubblico, senza eccezioni. 
Nel regime retributivo (si trovano in questo regime coloro che al 31/12/1995 hanno accreditato almeno un contributo).

 

PENSIONE DI VECCHIAIA NEL REGIME CONTRIBUTIVO

Nel regime contributivo (si trovano in questo regime coloro che al 31/12/1995 non hanno accreditato nessun contributo).
La pensione di vecchiaia viene erogata al raggiungimento dell’età pensionabile alla quale convenzionalmente si considera venir meno la capacità di lavoro per cause di naturale deperimento. Nel regime contributivo per accedere alla pensione di vecchiaia è necessario raggiungere il requisito di età, di contribuzione e di importo.

Requisito di età
Con la riforma Fornero il requisito anagrafico di 65 anni vigente fino al 31.12.2011 viene elevato a 66 dal 1° gennaio 2012, inglobando così l’attesa ulteriore di un anno per la decorrenza della pensione, prevista fino al 2011 e abolita con questa nuova disciplina.
Questa modifica è stata  applicata immediatamente a tutti coloro che alla data del 31.12.2011 dovevano far valere 65 anni di età. Per tutti coloro che invece, potevano far valere un requisito di età inferiore, la legge ha previsto un periodo transitorio di crescita del requisito fino al raggiungimento dei 66 anni nel 2018. Si tratta delle lavoratrici dipendenti del settore privato e delle lavoratrici autonome. Per le prime l’età anagrafica è stata fissata a 62 anni nel 2012 e incrementata di 18 mesi ogni due anni fino al 2018.
Per le lavoratrici autonome, fra le quali vanno considerate anche le lavoratrici iscritte alla gestione separata, l’età anagrafica è stata fissata a 63 anni e 6 mesi nel 2012 e viene incrementata di un anno nel 2014, di un ulteriore anno nel 2016 e di 6 mesi nel 2018.
Dal 2013 il requisito anagrafico, qualunque esso sia a tale data, sarà incrementato degli adeguamenti alla speranza di vita, come previsto dalla normativa previgente. Il primo adeguamento è scattato nel 2013 ed è stato di tre mesi; il secondo è scattato quest’anno ed è stato di 4 mesi. Gli adeguamenti avranno cadenza triennale fino al 2019; dallo scatto successivo, l’adeguamento avrà cadenza biennale. Comunque, la legge prevede che nel 2021 i requisiti anagrafici, opportunamente adeguati alla speranza di vita, non possano essere inferiori a 67 anni.

 

pensione di vecchiaia nel regime retributivo e contributivo 2

 

Requisito di contribuzione
Il requisito contributivo è elevato a 20 anni, per tutti i lavoratori sia del settore privato che del settore pubblico. Al 70° anno di età, più la speranza di vita, il requisito si riduce a 5 anni.

Requisito d’importo
Il sistema contributivo prevede che una pensione, calcolata esclusivamente con tale sistema, non può essere liquidata finché l’importo non raggiunga una determinata cifra o finché l’età del richiedente, alla data da cui dovrebbe avere decorrenza la pensione, non abbia raggiunto il massimo previsto.
Prima della riforma Fornero tale soglia era fissata a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale vigente volta per volta; o si prescindeva dal requisito d’importo al compimento dell’età di 65 anni.
Dopo la riforma Fornero la nuova normativa prevede che l’importo della pensione calcolata con il sistema contributivo sia pari o superiore ad una volta e mezza l’assegno sociale vigente alla data di decorrenza della pensione. Nel 2016 l’importo soglia è pari a 672,10 (448,07 X 1,5).
Inoltre, la nuova normativa prevede che si prescinde dal requisito d’importo all’età di 70 anni, anch’essa soggetta all’incremento per speranza di vita.