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Cosa prevede la nuova normativa? Una maggiorazione economica fino ad un massimo di 651,50 euro al mese, a seconda dei casi e dei redditi, Il diritto alla maggiorazione spetta a condizione che il beneficiario, se non coniugato possieda redditi personali per il 2020, non superiori a 8.469,63 euro; se coniugato (non effettivamente e legalmente separato), oltre all'indicato requisito reddituale personale, non deve avere redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo superiore a 14.447,42 euro.

Riconoscimento d’ufficio

Per tutti gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti con più di 18 anni di età, titolari di pensione di inabilità in possesso dei relativi requisiti reddituali, l’INPS, senza presentare domanda riconoscerà d'ufficio l'adeguamento economico a partire dal 20 luglio 2020.

AttenzioneBeneficio a Domanda:

per i soli titolari di pensione di inabilità previdenziale di cui alla legge 222/1984, verrà riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto, se la domanda viene presentata prima del 9 ottobre 2020, dopo tale data l'aumento viene riconosciuto a decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

Redditi rilevanti

Concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge. Al contrario non concorrono: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto a favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Lo Spi Cgil è a disposizione per ogni chiarimento in merito, potete telefonare per avere informazioni e/o per fissare un appuntamento nelle nostre leghe Spi Cgil più vicine a voi per avere informazioni e assistenza per l’eventuale presentazione della domanda.